NUOVO DEFERIMENTO E NUOVE PENALIZZAZIONI
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Praticamente sul ricorso della Reggina ancora non si sono ancora pronunciati..ho capito bene?
L'ignoranza è meno dannosa del confuso sapere.
Cesare Beccaria
un giorno senza un sorriso è un giorno perso(C.Chaplin)
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esattocozzina1 ha scritto:Praticamente sul ricorso della Reggina ancora non si sono ancora pronunciati..ho capito bene?
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il 9 Aprile si deciderà per Savoia e Barletta, l'Ischia pare sia in una situazione difficile ma non ho letto di deferimentiDinamik ha scritto:ma non dovevano penalizzare anche Ischia, Savoia e Barletta???
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http://www.tuttoreggina.com/casa-sant-a ... sodo-25074cozzina1 ha scritto:Praticamente sul ricorso della Reggina ancora non si sono ancora pronunciati..ho capito bene?
04/05/1971 - 15/01/2007 punto e a capo.
16/01/2007 .............niente sarà più come prima.
Mi manchi sempre più.
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praticamente il punto precedente non verrà restituito e su questo non c'è speranza che venga tolto.. dunque anche per quelli che verranno non ci sono grosse speranze...Zappia Goal ha scritto:http://www.tuttoreggina.com/casa-sant-a ... sodo-25074cozzina1 ha scritto:Praticamente sul ricorso della Reggina ancora non si sono ancora pronunciati..ho capito bene?
Sul ricorso del punto di penalizzazione inflitto per ritardo di fidejussione non è stato deciso nulla ma l'aria che tira non lascia presagire sconti.
Sul deferimento sulle mancate ritenute inps-irpef di settembre-ottobre 2014 ci hanno appena adesso dato un punto.
Sul deferimento fiume di ieri decideranno a data da destinarsi e rischiamo 4-6 punti.
Sul deferimento sulle mancate ritenute inps-irpef di settembre-ottobre 2014 ci hanno appena adesso dato un punto.
Sul deferimento fiume di ieri decideranno a data da destinarsi e rischiamo 4-6 punti.
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Ou, mi raccumandu, iti a Salerno dumani! Inchiti i machini i vinu e pasta o furnu. Non abbandonate la Fotina, sia mai.
Giugno è vicino. Giugno è vicino. Giugno è vicino. Lo sento, è il capolinea. Finalmente..
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Art. 1
La Reggina è un' Azienda, fondata sull' arricchimento del suo Presidente.
La sovranità appartiene al Presidente, che la esercita nelle forme e nei limiti delle Difficoltà Oggettive.
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Allora: ci hanno deferito per gli incentivi all'esodo dove la procura ha già perso la causa (vedi i 4 punti di penalizzazione). E' evidente che Palazzi vuole darci il colpo di grazia visto che dal -15 in poi (quindi circa 9 anni) non c'è mai riuscito! Le sezioni unite a febbraio ci ha dato PIENAMENTE RAGIONE a febbraio con i 4 punti quindi non è una questione di difendere Foti (me ne guarderei di farlo) ma mi baso su dati REALI! Sui contributi è un altro discorso...certo è che mi aspetto a questo punto PESANTISSIME PENALIZZAZIONI a Savoia, Ischia e Barletta...e voglio vedere...
ah, Parisi nonno? Studia amico/a mia, parisi ancora ha 31 anni! non 37 rischio pensione! (anno 2015) Cit. Un buddace
1. Falso4everAmaranto ha scritto:Allora: ci hanno deferito per gli incentivi all'esodo dove la procura ha già perso la causa (vedi i 4 punti di penalizzazione). E' evidente che Palazzi vuole darci il colpo di grazia visto che dal -15 in poi (quindi circa 9 anni) non c'è mai riuscito! Le sezioni unite a febbraio ci ha dato PIENAMENTE RAGIONE a febbraio con i 4 punti quindi non è una questione di difendere Foti (me ne guarderei di farlo) ma mi baso su dati REALI! Sui contributi è un altro discorso...certo è che mi aspetto a questo punto PESANTISSIME PENALIZZAZIONI a Savoia, Ischia e Barletta...e voglio vedere...
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Prego?ethan ha scritto:1. Falso4everAmaranto ha scritto:Allora: ci hanno deferito per gli incentivi all'esodo dove la procura ha già perso la causa (vedi i 4 punti di penalizzazione). E' evidente che Palazzi vuole darci il colpo di grazia visto che dal -15 in poi (quindi circa 9 anni) non c'è mai riuscito! Le sezioni unite a febbraio ci ha dato PIENAMENTE RAGIONE a febbraio con i 4 punti quindi non è una questione di difendere Foti (me ne guarderei di farlo) ma mi baso su dati REALI! Sui contributi è un altro discorso...certo è che mi aspetto a questo punto PESANTISSIME PENALIZZAZIONI a Savoia, Ischia e Barletta...e voglio vedere...
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PS: si può dire che mi sia già liberato di Foti dall'anno 2010, ultimo anno da abbonato. E a conti fatti vi posso dire che sono stati 5 anni normalissimi, credevo di soffrire di più a non mettere piede allo stadio. Quindi non mi preoccupo affatto se mi toccano altri 5 anni di nulla cosmico. Già l'ho saggiato il nulla fotiano, e pensare che ancora c'è chi paga per vedere sto schifo e messa in scena.
Art. 1
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Non se la cava questa volta,questa volta è troppo inguaiato...
"dallo scarsometro,risultiamo scarsi"
Il Sig. Foti Pasquale, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:4everAmaranto ha scritto:Prego?ethan ha scritto:1. Falso4everAmaranto ha scritto:Allora: ci hanno deferito per gli incentivi all'esodo dove la procura ha già perso la causa (vedi i 4 punti di penalizzazione). E' evidente che Palazzi vuole darci il colpo di grazia visto che dal -15 in poi (quindi circa 9 anni) non c'è mai riuscito! Le sezioni unite a febbraio ci ha dato PIENAMENTE RAGIONE a febbraio con i 4 punti quindi non è una questione di difendere Foti (me ne guarderei di farlo) ma mi baso su dati REALI! Sui contributi è un altro discorso...certo è che mi aspetto a questo punto PESANTISSIME PENALIZZAZIONI a Savoia, Ischia e Barletta...e voglio vedere...
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;
Gli esodati non sono tesserati, e con settembre e ottobre dunque non centrano na mazza. Finiamola con le favole
- 4everAmaranto
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Leggi ethan:
La Procura Federale torna alla carica sugli emolumenti da versare anche agli ex tesserati...
Secondo le indiscrezioni appena raccolte da Reggionelpallone.it, è l’incentivo all’esodo, e non gli stipendi dell’attuale organico, l’argomento principale che ha portato la Reggina ad essere deferita per il periodo che va da luglio a dicembre 2014. Torna di moda dunque, la questione relativa agli emolumenti da versare anche agli ex tesserati, “incentivati” alla rescissione del contratto.
Una questione che ha già portato al dibattimento di fronte alle Sezioni Unite della Corte Federale. In quel caso, vinse la Reggina, che lo scorso febbraio si è vista restituire tutti e 4 i punti di penalizzazione inflittigli ad ottobre. Tra il club di via delle Industrie e la Procura dunque, si prospetta un nuovo braccio di ferro.
Per completezza di analisi, anche in questa sede va ricordata la distinzione da fare in merito a stipendi e contributi Irpef: sotto questo secondo aspetto infatti, la società amaranto è in difetto, ed i punti di penalizzazione sono molto più che un semplice rischio…
Alle favole non credo, abbi più rispetto degli altri che esprimono in maniera diversa i propri pensieri
La Procura Federale torna alla carica sugli emolumenti da versare anche agli ex tesserati...
Secondo le indiscrezioni appena raccolte da Reggionelpallone.it, è l’incentivo all’esodo, e non gli stipendi dell’attuale organico, l’argomento principale che ha portato la Reggina ad essere deferita per il periodo che va da luglio a dicembre 2014. Torna di moda dunque, la questione relativa agli emolumenti da versare anche agli ex tesserati, “incentivati” alla rescissione del contratto.
Una questione che ha già portato al dibattimento di fronte alle Sezioni Unite della Corte Federale. In quel caso, vinse la Reggina, che lo scorso febbraio si è vista restituire tutti e 4 i punti di penalizzazione inflittigli ad ottobre. Tra il club di via delle Industrie e la Procura dunque, si prospetta un nuovo braccio di ferro.
Per completezza di analisi, anche in questa sede va ricordata la distinzione da fare in merito a stipendi e contributi Irpef: sotto questo secondo aspetto infatti, la società amaranto è in difetto, ed i punti di penalizzazione sono molto più che un semplice rischio…
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Io ti posto l'articolo ufficiale della Figc e tu le indiscrezioni di Reggionelpallone..va bonu, gli esodati sono tesserati e lo erano pure a Ottobre4everAmaranto ha scritto:Leggi:
La Procura Federale torna alla carica sugli emolumenti da versare anche agli ex tesserati...
Secondo le indiscrezioni appena raccolte da Reggionelpallone.it, è l’incentivo all’esodo, e non gli stipendi dell’attuale organico, l’argomento principale che ha portato la Reggina ad essere deferita per il periodo che va da luglio a dicembre 2014. Torna di moda dunque, la questione relativa agli emolumenti da versare anche agli ex tesserati, “incentivati” alla rescissione del contratto.
Una questione che ha già portato al dibattimento di fronte alle Sezioni Unite della Corte Federale. In quel caso, vinse la Reggina, che lo scorso febbraio si è vista restituire tutti e 4 i punti di penalizzazione inflittigli ad ottobre. Tra il club di via delle Industrie e la Procura dunque, si prospetta un nuovo braccio di ferro.
Per completezza di analisi, anche in questa sede va ricordata la distinzione da fare in merito a stipendi e contributi Irpef: sotto questo secondo aspetto infatti, la società amaranto è in difetto, ed i punti di penalizzazione sono molto più che un semplice rischio…
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La Figc ti da la dicitura ufficiale poi bisogna approfondire di cosa si tratta effettivamente..e anche se sono tessarati gli esodati abbiamo vinto il ricorso precedente..ethan ha scritto:Io ti posto l'articolo ufficiale della Figc e tu le indiscrezioni di Reggionelpallone..va bonu, gli esodati sono tesserati e lo erano pure a Ottobre4everAmaranto ha scritto:Leggi:
La Procura Federale torna alla carica sugli emolumenti da versare anche agli ex tesserati...
Secondo le indiscrezioni appena raccolte da Reggionelpallone.it, è l’incentivo all’esodo, e non gli stipendi dell’attuale organico, l’argomento principale che ha portato la Reggina ad essere deferita per il periodo che va da luglio a dicembre 2014. Torna di moda dunque, la questione relativa agli emolumenti da versare anche agli ex tesserati, “incentivati” alla rescissione del contratto.
Una questione che ha già portato al dibattimento di fronte alle Sezioni Unite della Corte Federale. In quel caso, vinse la Reggina, che lo scorso febbraio si è vista restituire tutti e 4 i punti di penalizzazione inflittigli ad ottobre. Tra il club di via delle Industrie e la Procura dunque, si prospetta un nuovo braccio di ferro.
Per completezza di analisi, anche in questa sede va ricordata la distinzione da fare in merito a stipendi e contributi Irpef: sotto questo secondo aspetto infatti, la società amaranto è in difetto, ed i punti di penalizzazione sono molto più che un semplice rischio…
Alle favole non credo, abbi più rispetto degli altri che esprimono in maniera diversa i propri pensieri
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http://m.tuttoreggina.com/casa-sant-aga ... sodo-25074
Di seguito, il dispositivo con il quale il Tribunale Federale Nazionale motiva il meno uno inflitto quest'oggi alla Reggina:
Con atto del 25/2/2015, la Procura federale ha deferito alla Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:
A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;
B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa In data 13 marzo 2015 il Sig. Pasquale Foti e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire una memoria difensive nella quale rilevano che:
1. “La Reggina Calcio ha versato gli emolumenti ai propri tesserati evidenziando quali siano le somme da corrispondere a titolo di IRPEF e contributi previdenziali”.
2. Tale differenziazione è stata giustificata in quanto il pagamento degli emolumenti soddisfa le esigenze, anche di vita, del prestatore di lavoro ed è in adempimento al rapporto contrattuale, mentre il pagamento degli oneri contributivi e “dell’Irpef è un atto dovuto in ossequio alle norme statali sull’imposizione fiscale”. Tali norme prevedono anche “la possibilità che il pagamento possa essere effettuato successivamente alla sua scadenza utilizzando l’istituto del “ravvedimento””. “In tale ipotesi non si configura l’omesso versamento”. È possibile inoltre “per il contribuente chiedere la rateizzazione del debito e pagarlo alle scadenze che l’ente impositore stabilisce”.
3. “La Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà tanto che il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito”. Tale approvazione è stata iscritta sul certificato della Camera di Commercio.
4. Nel periodo di settembre e ottobre 2014 la Reggina Calcio si trovava in uno stato di particolare difficoltà. In base all’accordo di ristrutturazione del debito, ha assolto alle obbligazioni prioritarie versando gli emolumenti ai propri tesserati e postergando il pagamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, avvalendosi così dell’istituto del ravvedimento operoso. La possibilità di postergare tali pagamenti è prevista dal sistema normativo statale e una impresa che si avvale di detta disposizione opera legittimamente e non può essere sanzionata.
5. Le argomentazioni evidenziate inducono a ritenere che gli incolpati sono esenti da responsabilità. Il mancato versamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, dovuto alle cause di forza maggiore sopra esposte, ha impedito il versamento nelle date previste dal sistema normativo federale ma non dal sistema statale cui la Società può far ricorso con l’istituto del ravvedimento operoso. Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte e di essere personalmente ascoltati, anche a mezzo delegato-difensore, Avv. Giuseppe Panuccio.
In data 16/3/2015 l’Avv. Giuseppe Panuccio, difensore e delegato dalla Reggina Calcio e dal Sig. Foti, faceva pervenire una istanza motivata di differimento della trattazione del ricorso.
Con nota del 17 marzo 2015 la Procura federale si opponeva all’accoglimento della richiesta formulata dal difensore dei deferiti, ritenendo l’impedimento professionale motivo non idoneo al rinvio. Alla riunione del 19.3.2015, Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha disposto un breve rinvio fissando la data del 26.3.2015 per la discussione.
Alla riunione odierna la Procura federale si è riportata al deferimento chiedendone l’accoglimento e la irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso per i deferiti l’Avv. Giuseppe Panuccio il quale, nel riportarsi allo scritto difensivo depositato, ha evidenziato che la contestazione di mancato pagamento riguarderebbe somme non dovute poiché imputabili ai c.d. “incentivi all’esodo”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
I deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. “incentivi all’esodo”. Si deve ritenere, invece, che le contestazioni mosse riguardino il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla relazione Co.Vi.So.C..
In merito alla asserita rateizzazione richiesta dalla Reggina va rilevato che la Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, detta rateizzazione. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.
Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS.
L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
Il dispositivo
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare infligge al Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Di seguito, il dispositivo con il quale il Tribunale Federale Nazionale motiva il meno uno inflitto quest'oggi alla Reggina:
Con atto del 25/2/2015, la Procura federale ha deferito alla Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:
A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014;
B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa In data 13 marzo 2015 il Sig. Pasquale Foti e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire una memoria difensive nella quale rilevano che:
1. “La Reggina Calcio ha versato gli emolumenti ai propri tesserati evidenziando quali siano le somme da corrispondere a titolo di IRPEF e contributi previdenziali”.
2. Tale differenziazione è stata giustificata in quanto il pagamento degli emolumenti soddisfa le esigenze, anche di vita, del prestatore di lavoro ed è in adempimento al rapporto contrattuale, mentre il pagamento degli oneri contributivi e “dell’Irpef è un atto dovuto in ossequio alle norme statali sull’imposizione fiscale”. Tali norme prevedono anche “la possibilità che il pagamento possa essere effettuato successivamente alla sua scadenza utilizzando l’istituto del “ravvedimento””. “In tale ipotesi non si configura l’omesso versamento”. È possibile inoltre “per il contribuente chiedere la rateizzazione del debito e pagarlo alle scadenze che l’ente impositore stabilisce”.
3. “La Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà tanto che il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito”. Tale approvazione è stata iscritta sul certificato della Camera di Commercio.
4. Nel periodo di settembre e ottobre 2014 la Reggina Calcio si trovava in uno stato di particolare difficoltà. In base all’accordo di ristrutturazione del debito, ha assolto alle obbligazioni prioritarie versando gli emolumenti ai propri tesserati e postergando il pagamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, avvalendosi così dell’istituto del ravvedimento operoso. La possibilità di postergare tali pagamenti è prevista dal sistema normativo statale e una impresa che si avvale di detta disposizione opera legittimamente e non può essere sanzionata.
5. Le argomentazioni evidenziate inducono a ritenere che gli incolpati sono esenti da responsabilità. Il mancato versamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, dovuto alle cause di forza maggiore sopra esposte, ha impedito il versamento nelle date previste dal sistema normativo federale ma non dal sistema statale cui la Società può far ricorso con l’istituto del ravvedimento operoso. Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte e di essere personalmente ascoltati, anche a mezzo delegato-difensore, Avv. Giuseppe Panuccio.
In data 16/3/2015 l’Avv. Giuseppe Panuccio, difensore e delegato dalla Reggina Calcio e dal Sig. Foti, faceva pervenire una istanza motivata di differimento della trattazione del ricorso.
Con nota del 17 marzo 2015 la Procura federale si opponeva all’accoglimento della richiesta formulata dal difensore dei deferiti, ritenendo l’impedimento professionale motivo non idoneo al rinvio. Alla riunione del 19.3.2015, Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha disposto un breve rinvio fissando la data del 26.3.2015 per la discussione.
Alla riunione odierna la Procura federale si è riportata al deferimento chiedendone l’accoglimento e la irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso per i deferiti l’Avv. Giuseppe Panuccio il quale, nel riportarsi allo scritto difensivo depositato, ha evidenziato che la contestazione di mancato pagamento riguarderebbe somme non dovute poiché imputabili ai c.d. “incentivi all’esodo”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
I deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. “incentivi all’esodo”. Si deve ritenere, invece, che le contestazioni mosse riguardino il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla relazione Co.Vi.So.C..
In merito alla asserita rateizzazione richiesta dalla Reggina va rilevato che la Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, detta rateizzazione. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.
Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS.
L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
Il dispositivo
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare infligge al Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Art. 1
La Reggina è un' Azienda, fondata sull' arricchimento del suo Presidente.
La sovranità appartiene al Presidente, che la esercita nelle forme e nei limiti delle Difficoltà Oggettive.
La Reggina è un' Azienda, fondata sull' arricchimento del suo Presidente.
La sovranità appartiene al Presidente, che la esercita nelle forme e nei limiti delle Difficoltà Oggettive.